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Cammino Lauretano

STATUTO
Cammino Lauretano


Art. 1 - Denominazione

E’ costituita, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000 n. 383, l’Associazione di Promozione Sociale denominata “CAMMINO LAURETANO”; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.


Art. 2 – Sede e durata

L’Associazione ha sede in Recanati (MC), viale Dalmazia n. 9. Per il raggiungimento dei suoi fini, l’Associazione può altresì istituire sedi secondarie, uffici e altri luoghi nel territorio italiano e all’estero. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria. L’Associazione ha durata illimitata.


Art. 3 – Scopo e attività

L'Associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro (intesa anche come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette e differite) e nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati.

In particolare, l’Associazione si propone di:


Promuovere e valorizzare le antiche vie di pellegrinaggio lungo la storica via di collegamento Roma – Loreto che attraversa il Lazio, l’Umbria, le Marche;

Promuovere e valorizzare lo spirito del pellegrinaggio, dell’accoglienza fraterna e dell’assistenza caritatevole, per assicurare aiuto e assistenza ai pellegrini;

Fornire informazioni relative al percorso;

Assistere e tutelare i pellegrini lungo il percorso promuovendo presso gli enti locali competenti la realizzazione delle infrastrutture e dei servizi necessari;

Promuovere e sostenere il Turismo Lento e il Turismo Spirituale quali mezzi per la riscoperta e la valorizzazione dell’ambiente naturale, storico, artistico, culturale affinché possano essere un volano anche per lo sviluppo economico delle aree lungo il percorso;

Cooperare con gli altri soggetti impegnati nel progetto di valorizzazione anche di altri itinerari Culturali provinciali, regionali, italiani e stranieri;

Promuovere il coordinamento con i soggetti impegnati nella valorizzazione del Cammino di Santiago de Compostela e di altri Itinerari Culturali europei.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le opportune operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune. L'attività commerciale non rientra tra le finalità istituzionali dell'Associazione ma potrà essere eventualmente svolta in via sussidiaria o meramente strumentale per il conseguimento di dette finalità.

Per il raggiungimento dei suoi fini, l’Associazione intende promuovere varie attività, tra le quali:


Organizzare e promuovere pellegrinaggi, in modo particolare i pellegrinaggi a piedi;

Approfondire le conoscenze religiose, storiche e culturali legate agli itinerari storici di pellegrinaggio e degli eventuali itinerari di recente costruzione;

Curare l'accoglienza dei pellegrini nel nostro territorio e se possibile lungo tutto il percorso;

Promuovere la realizzazione di ostelli, i cosiddetti "rifugi dei pellegrini", ricorrendo all'opera di sensibilizzazione di Enti Religiosi e Istituzioni e Enti Locali, al fine di garantire una sufficiente ospitalità, nell'autentico spirito di accoglienza del pellegrino operato dalle antiche confraternite;

Promuovere ed organizzare convegni, incontri di studio e attività culturali inerenti ai pellegrinaggi e al significato di pellegrinaggio;

Realizzare pubblicazioni sui pellegrinaggi effettuati dall’Associazione sui pellegrinaggi nel nostro territorio;

Collaborare con altre associazioni e confraternite sia italiane che europee di pellegrinaggio, al fine di lavorare su progetti di valorizzazione delle vie tradizionali di pellegrinaggio;

Fornire la propria disponibilità ad opere di solidarietà, con partecipazioni ad un volontariato attivo, in collaborazione con organizzazioni similari, sia nazionali che internazionali.

L'attività dell’Associazione prevede infine l'intrattenimento dei rapporti di collaborazione con Enti, Istituzioni, Associazioni e Confraternite che condividono i medesimi ideali e obiettivi espressi nel presente statuto. L’Associazione si avvale prevalentemente dell’opera volontaria e delle attività prestate in forma libera e gratuita dagli associati e dalla Confraternita di Santa Maria di Loreto. L’Associazione si avvale anche del libero autofinanziamento per il perseguimento dei fini istituzionali. L’Associazione può inoltre assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri soci. L’Associazione può avvalersi di tali prestazioni con le modalità e forme conformi alla legge.

L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra descritte, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o a quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.


Art. 4 - Ammissione dei soci

L’adesione all’Associazione ha carattere volontario.

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alle finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale, oltre a dare atto della presa di conoscenza e dell’accettazione senza riserva dello Statuto, dovrà specificare le proprie complete generalità. Il Consiglio Direttivo, previa verifica della verità dei dati indicati, delibera discrezionalmente sulla domanda di ammissione dell’aspirante associato in conformità con lo Statuto e comunicando agli interessati le decisioni prese.

L'interessato acquisirà la qualità di Associato dal momento della delibera.

Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione presso l’Associazione nonché nel corso del rapporto associativo sono finalizzati all'instaurazione e gestione del vincolo associativo e non possono essere comunicati o diffusi a terzi, fatta espressa accettazione da parte dell'interessato e salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'assemblea ordinaria, al rispetto dello statuto e dei regolamenti emanati. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.


Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. La consultazione degli atti è accordata dietro richiesta, redatta su carta semplice e inviata tramite raccomandata A.R. da indirizzare al Presidente e recapitare presso la sede dell’Associazione almeno dieci giorni prima della data di accesso agli atti stessi. L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini sociali.

L'associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.


Art. 6 – Recesso ed esclusione del socio

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta (lettera semplice o e-mail) da inviare al Presidente.
Il socio può essere escluso dall'associazione per gravi motivi che abbiano recato danno morale e/o materiale all'associazione stessa. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice, lettera raccomandata o e-mail.

Il socio interessato dal provvedimento può chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l’esclusione, al fine di contestare gli addebiti del provvedimento.

Fino alla data di convocazione dell'Assemblea - che deve avvenire nel termine di tre mesi - il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale, trascorsi 30 (trenta) giorni dalla scadenza stabilita dal Consiglio Direttivo, esclude automaticamente il socio dalle attività associative e dalla partecipazione all’Assemblea.

I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.


Art. 7 - Gli organi sociali

Sono Organi dell'Associazione:

a) L'Assemblea degli associati;

b) Il Consiglio Direttivo;

c) Il Presidente;

d) Vice-Presidente;

e) Segretario.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.


Art. 8 - L'Assemblea

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione. L’Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal presidente

dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare con lettera semplice / fax / e-mail / sms agli

associati, almeno sette giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

L'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo.

L’assemblea è composta dai soci fondatori, dai soci ordinari e dai soci onorari.

Deve inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno un quinto dei soci.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno e la sede ove si tiene la riunione.

L'Assemblea degli associati è validamente costituita ed atta a deliberare qualunque sia il numero dei soci presenti.

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea degli associati tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative dell'esercizio sociale in corso alla data della seduta assembleare. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Ciascun socio può rappresentare in Assemblea fino a due associati, i quali possono inviare la necessaria delega anche mediante fax, e-mail o sms.

L'Assemblea degli associati delibera normalmente con maggioranza semplice dei soci presenti. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti.

L'Assemblea ha il compito di discutere ed approvare le linee guida dell'Associazione, determinando il mandato da conferire al Consiglio Direttivo. Ha inoltre il compito di eleggere il Consiglio Direttivo e il Presidente, di approvare i bilanci ed, infine, di deliberare lo scioglimento, la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare, e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.


Art. 9 - Gli Associati

Possono diventare Soci tutte le persone fisiche, cittadini italiani o stranieri domiciliati o residenti in Italia di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statutari dell'associazione.

La qualifica di Socio, una volta acquisita, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua da parte dei Soci. E' comunque facoltà dei Soci effettuare, a titolo di atto di liberalità, versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali. I versamenti effettuati a titolo di quote sociali o di atto di liberalità sono comunque a fondo perduto e non sono ripetibili in nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione o in casi di morte, estinzione, recesso del Socio e in caso di esclusione dello stesso dall'Associazione.

I versamenti non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano nuove quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare od universale, né per atto tra vivi né a causa di morte. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

Tutti gli associati hanno diritto ad approvare il bilancio consuntivo annuale e il bilancio preventivo annuale. Inoltre, tutti

gli associati hanno diritto ad eleggere gli organismi di direzione, e gli eventuali organismi di garanzia e controllo ed hanno il diritto di essere eletti negli stessi.

Salvo il diritto di recesso, viene meno la qualifica di Socio in caso di scioglimento dell'Associazione o in caso di decesso del Socio stesso o in caso di mancato pagamento (o rinnovo) della quota associativa o in caso di rifiuto motivato del rinnovo dell'adesione espresso dal Consiglio Direttivo o in caso di espulsione dichiarata dal Consiglio Direttivo.

Sono Soci Fondatori coloro che sono intervenuti alla costituzione dell’Associazione. Essi hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali e non possono essere espulsi.

Sono Soci Onorari coloro che abbiano ottenuto particolari meriti nel promuovere, sostenere e valorizzare gli antichi percorsi di pellegrinaggio, del Turismo Lento e del Turismo Religioso e che accettano lo stato di Socio Onorario. I soci onorari sono nominati dai Soci Fondatori. Il Socio Onorario è sottoposto agli stessi doveri del Socio ordinario. Almeno un Socio Onorario farà parte del Consiglio Direttivo a partire dal 2020.

Il voto dei soci ha lo stesso peso ma, in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio Direttivo.


Art. 10 - II Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea degli associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere rieletti. Dal 2020 uno dei tre membri sarà scelto tra i soci ordinari, un altro tra i soci Fondatori e un altro tra i soci Onorari, quest’ultimo su proposta dei soci Fondatori.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Segretario. Il Consiglio Direttivo ha il compito di dare attuazione alle delibere dell'Assemblea degli associati, discutere e approvare i programmi, i progetti e le iniziative dell'Associazione, redigere i bilanci, compiere tutti gli atti di amministrazione, stabilire le quote associative, deliberare sulle domande di ammissione all'Associazione, conferire e revocare procure. Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice con voto palese. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente. È presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente. Le riunioni sono valide se sono presenti almeno due componenti del Consiglio Direttivo.

Al Consiglio Direttivo spetta decidere le variazioni dello statuto, con l’obbligo di renderle note con mezzi adeguati agli associati.


Art. 11 – Il Presidente

Il Presidente, entro un mese dalla fine del mandato, viene eletto dall’Assemblea, tra i componenti neo-eletti del Consiglio Direttivo, con voto palese a maggioranza assoluta. Nel caso in cui non venga raggiunto il numero di voti necessari per l’elezione del Presidente, l’Assemblea può approvare, a maggioranza semplice, un regolamento che stabilisca ulteriori modalità di elezione del Presidente, le quali saranno valide per quella sola elezione. Il Presidente dura in carica cinque anni e può essere rieletto.

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie e ha l’uso della firma sociale.

Il Presidente può conferire sia a singoli associati che a terzi procure speciali per determinati atti o categorie di atti. In ogni caso la stipula di contratti con terzi soggetti può essere delegata ai soli membri del Consiglio Direttivo, indicando di volta in volta il consigliere delegato.

Il Presidente, oltre a sovrintendere all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo, ha il compito di convocare l’Assemblea degli associati almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci.


Art. 12 - Il Vice presidente

Il Vice-Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e scelto tra i suoi membri e dura in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente. Il Vice-Presidente, in caso di assenza del Presidente, presiede l’Assemblea.

Il Presidente può attribuire al Vice-Presidente particolari funzioni ed incarichi, nonché conferirgli deleghe per il compimento degli atti di amministrazione. In caso di dimissioni o di grave impedimento del Presidente, il Vice-Presidente lo sostituisce.


Art. 13 - Il Segretario

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo e scelto tra i suoi membri e dura in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente. Il Segretario formula, una volta sentito il Presidente, l’ordine del giorno del Consiglio Direttivo nel quale sono inseriti anche gli argomenti indicati da almeno due membri del Consiglio Direttivo stesso.

Ha la responsabilità della corretta gestione finanziaria dell’Associazione. Provvede all’incasso delle entrate  dell’Associazione ed al pagamento delle spese, in attuazione delle disposizioni degli organi sociali.


Art. 14 – Amici del Cammino Lauretano

Sono le associazioni pubbliche e private, senza fini di lucro e non a scopo commerciale, che pur non versando contributi economici svolgono attività in sostegno del progetto complessivo di valorizzazione dei Cammini Lauretani.


Art. 15 - Patrimonio e mezzi finanziari

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

a) quote e contributi degli associati;

b) eredità, donazioni e legati;

c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi, realizzati nell'ambito dei fini statutari;

d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f)  proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni, anche a premi;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

L’associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti dai soggetti indicati nei punti b), d), e), f), nonché per i soggetti indicati in c), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.


Art. 16 - Rendiconto economico finanziario

L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio Direttivo, e viene depositato presso la sede dell'associazione (o comunicato via posta elettronica) almeno cinque giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

L’assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

L’eventuale avanzo di gestione deve essere investito a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Eventuali utili o avanzi di gestione e i proventi delle attività dell'associazione non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.


Art. 17 - Scioglimento

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i quattro quinti degli associati convocati in assemblea straordinaria su richiesta dei quattro quinti dei soci. Non è ammesso il voto per delega.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori (anche non soci, determinandone gli eventuali compensi) e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo deve essere devoluto a fini di utilità sociale, ad esempio ad associazioni di

promozione sociale di finalità similari, sentito l’organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 662/96.


Art. 18 – Rinvio

Per quanto non convenuto nel presente statuto valgono le norme vigenti in materia.

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